Page 50 - Memorie di Torino (vol.1) - Medaglie, gettoni e distintivi 1706-1970
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Bollettino di Numismatica Monografia n. 13.I 2006

                                                          La fabbrica delle memorie

        Art.12
        La somministranza dei materiali per la loro fabbricazione nonché la vendita degli oggetti coniati verrà fatta
        dal cassiere della Zecca; egli terrà perciò un conto particolare sì della spesa che del prodotto e ne darà il risul-
        tato per ogni specie di metallo nel modo ed alle epoche fissate per la resa degli altri conti del suo maneggio
        avvertendo di distinguere il prodotto dei coni delle medaglie coniate da S.M., da quello dei coni che apparten-
        gono ai privati, a Corpi, o a Comuni.
        Art. 13
        Ogni medaglia coniata dovrà prima che sorta, essere approvata dall’Amministrazione che ne farà rimettere due
        esemplari in rame nel suo archivio; quelle riconosciute perfette entreranno nella cassa della Zecca, e non sortiranno
        che d’ordine dell’Amministrazione contro pagamento effettivo, quelle riputate difettose saranno difformate.
        Art. 14
        L’Amministrazione determinerà sotto l’approvazione del Ministro di Stato, primo Segretario di Finanze, il
        montare della retribuzione, che, secondo i casi, la varia dimensione delle medaglie, od altri oggetti coniati,
        dovrà essere accordata agli incisori per la loro assistenza ove sia necessaria alla fabbricazione essa determine-
        rà egualmente quanto sarà dovuto ai medesimi per la formazione dei punzoni delle matrici e dei conii inser-
        vienti alla fabbricazione delle medaglie, gettoni, ed altri lavori di consimile fattura che verranno loro affidati.
        Art. 15
        Tutti i punzoni, le matrici, i conii e tipi di medaglie, già prima d’ora coniate nelle Regie Zecche, tanto per
        ordine sovrano, quanto per conto dei privati, Corpi, e Comuni, saranno ritirati nell’Archivio dell’Ammini-
        strazione previo apposito inventario fatto a doppio per scarico di chi ritiene e custoditi a tenor di quanto
        dispone l’art. 10.
        In calce dello stesso inventario verranno di mano in mano aggiunti gli altri oggetti che col seguito saranno
        depositati presso l’Amministrazione di obbidienza al presente Regolamento.
        Art. 16
        Quegli artifici, che a tenore del disposto dal § 8, cap. 3, tit. 34, lib. 4 delle Regie Costituzioni già ottennero, od
        otterranno in avvenire la facoltà di servirsi per l’esercizio dell’arte loro, di macchine ed ordigni simili a quelli
        che si usano per la monetazione dovranno, sotto pena di lire cento, far constare, nel termine di due mesi all’Am-
        ministrazione delle Regie Zecche delle Provvidenze ottenute, e delle condizioni cui sono soggette.
        Art. 17
        L’Amministrazione veglierà, e farà invigilare da suoi agenti affinchè non segua abuso nell’esercizio di simili
        facoltà, venendo a scoprire qualcosa di contrario alle condizioni imposte, agli artefici o al disposto alle leggi
        relative alla monetazione, ne darà pronto avviso.

                            IL “MEDAGLIERE DEGLI UOMINI ILLUSTRI DEI REALI STATI”

       La collana di sedici medaglie (Cat. nn. 88-103) che prese il nome di Medagliere degli Uomini illustri dei
 Reali Stati si proponeva di celebrare altrettanti personaggi della cultura, delle scienze e delle arti che si erano
 distinti nel Piemonte e nei Reali Stati “sul finire del Settecento e inizio Ottocento”.8) Ispirata ai modelli delle
 Gallerie Metalliche imperanti nelle capitali europee, l’opera fu intrapresa nel 1836 dall’incisore Gaspare Gale-
 azzi “pel concorso di molti sottoscrittori” e pubblicata a partire dal 1838 “suddivisa in due parti, ciascuna pub-
 blicata ogni tre mesi al prezzo di cinque lire”. La serie avrebbe dovuto essere posta sotto gli auspici, in quali-
 tà di mecenate, del sovrano regnante Carlo Alberto, che peraltro rifiutò l’autorizzazione ad inserire il proprio
 ritratto tra quello dei sedici uomini illustri.9)

          8) L’opera veniva illustrata nel Manifesto d’associazione per 16 medaglie di uomini illustri piemontesi da eseguirsi dall’incisore Gaspare Galeazzi,
 Torino 1838, in ASCT, Simeom, serie C, scat. 146, 9702. V. anche documentazione alla nota successiva.

          9) AST, IP, AABBAA, m. 3, 1836, f. n. 74: lettera di G. Galeazzi del 3 settembre 1836. Sul Medagliere di G. Galeazzi, v. PENNESTRÌ 1995, p. 208;
 alcuni esemplari della serie figurano nel Medagliere Giulio: PENNESTRÌ 1998, p. 401, nn. 20-25.

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