Page 49 - Memorie di Torino (vol.1) - Medaglie, gettoni e distintivi 1706-1970
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Bollettino di Numismatica Monografia n. 13.I 2006

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      IL REGOLAMENTO DI CARLO FELICE E LA PRODUZIONE DI MEDAGLIE ALLA ZECCA DI TORINO

   Regie Patenti colle quali S.M. approva il Regolamento relativo alla battitura delle medaglie e di ogni altro
   lavoro che alle monete si assomigli, in data del 15 settembre 1825, Torino, dalla Stamperia Reale.
   Art. 1.
   La Zecca di Torino è sola autorizzata a battere le medaglie, medaglioni, gettoni, ed ogni altro lavoro che alle
   monete si assomigli.
   Art. 2
   È in conseguenza proibito a chiunque di coniare, o far coniare medaglie, o lavori del genere suddetto, tanto in
   oro, che in argento, od altri metalli, fuori della Zecca di Torino, sotto pena di una multa che sarà di lire mille-
   cinquecento per la prima volta, e doppia in caso di recidiva.
   Art. 3
   Sarà peraltro lecito a chicchessia di disegnare od intagliare, far disegnare, o far intagliare medaglie, gettoni,
   od altri oggetti sovraccennati, con che si uniformi per la loro battitura al disposto dal presente Regolamento.
   Art. 4
   Qualunque individuo, corpo, o comunità che desidera di far coniare qualche medaglia, medaglione o lavoro
   del genere predetto dovrà presentarne il tipo, colla sua domanda in iscritti all’Amministrazione delle Zecche,
   da cui vien rassegnata, col proprio parere, al Ministro di Stato, primo segretario di Finanze, il quale concede
   l’autorizzazione nei casi ordinari, o promuove gli ordini sovrani, quando una qualche circostanza li richieda.
   Art. 5
   La domanda esprimerà se i punzoni, le matrici, ed i coni siano già eseguiti, oppure se si desidera che venga-
   no fabbricati dagli incisori dell’Amministrazione delle Zecche; in quest’ultimo caso il Ministro di Stato, primo
   segretario di Finanze prefigge agli incisori suddetti il tempo in cui dovranno occuparsi del lavoro relativo,
   acciò non resti pregiudicato il servizio della monetazione.
   Art. 6
   Il disegno delle medaglie che si avranno ad incidere d’ordine sovrano, verrà trasmesso dal Capo del Dicaste-
   ro, a cui S. M. ne avrà dato l’ordine al Ministro di Stato, primo Segretario di Finanze, a ciò provveda per la
   loro fabbricazione, a tenor dell’articolo precedente.
   Art. 7
   Trattandosi di medaglie, di medaglioni, o gettoni appartenenti ai privati, ai Corpi, od a Comuni, essi dovran-
   no presentare il beneplacito della Regia Segreteria di Stato per gli Affari Interni, cui spetta di esaminare se i
   tipi o le iscrizioni contengano qualche cosa di contro le leggi, buoni costumi, o la pubblica morale.
   Art. 8
   I disegnatori, incisori, ed altre persone, o Corpi che possedono, o ritengono, dei conii, matrici, o punzoni di
   medaglie, gettoni, od altri lavori suddetti, saranno in obbligo di farne il deposito all’Amministrazione delle
   Zecche, nel termine di mesi quattro, sotto la pena portata dall’articolo secondo.
   A misura delle domande di coloro che avranno depositati questi oggetti, e delle autorizzazioni date dal Mini-
   stro di Stato, primo Segretario di Finanze, essa farà seguire nella Zecca di Torino, le fabbricazioni a doman-
   de, con mezzo del bilanciere o torchio specialmente a quest’uso destinato.
   Art. 9
   La tariffa qui appresso riportata determina il titolo ed il prezzo del metallo congiuntamente colla spesa di fab-
   bricazione che la Zecca autorizza ad eseguire; essa dovrà stare affissa in luogo apparente al pubblico nella
   camera della cassa della Zecca.
   Art. 10
   La custodia e la conservazione delle matrici dei punzoni, e dei conii per le medaglie, gettoni, ed oggetti
   sovraccennati avrà luogo a cura dell’Amministrazione suddetta, giusta le regole stabilite per quelle monete.
   Lo stesso metodo dovrà osservarsi nel farne la consegna a chi è incaricato di dirigere la fabbricazioni.
   Art. 11
   Le cautele prescritte nel regolamento delle Zecche per riconoscere il titolo delle monete saranno del pari
   osservate nel verificare quello delle medaglie e i lavori indicati nel presente Regolamento. Però l’Amministra-
   zione potrà da sé stabilire il modo in cui si dovrà procedere a tale verificazione, cioè se col saggio delle opere,
   oppure con quello della lastra di cui saranno formate. La tolleranza sarà di tre millesimi sull’oro, e di cinque
   millesimi sull’argento, tanto in più, che meno del titolo prescritto.

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